Art. 2.
(Requisiti).

      1. I componenti del Garante dei diritti sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale;

          b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.