1. I componenti del Garante dei diritti sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale;
b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.